Dal 15 gennaio 2009 formato elaborabile e
pdf/A per gli atti al Registro Imprese

Il DPCM 10.12.2008, pubblicato nella GU del 31 dicembre scorso e dunque in vigore dal 15.01.2009, prevede all’art. 5 il nuovo formato dei bilanci d'esercizio e consolidati ed all’art. 6 il formato degli atti diversi dal bilancio.

Bilanci

L’art. 5 del DPCM precisa che il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il Registro delle Imprese è costituito dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo le specifiche XBRL italiane, con i relativi aggiornamenti, che saranno resi disponibili sul sito XBRL, ed a partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel Registro delle Imprese.

Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese, l'interessato allega all'istanza ed al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A, senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.

Le date di pubblicazione delle specifiche XBRL sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale.

Il comunicato pubblicato nella GU del 27.2.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico precisa che in  sede  di  prima applicazione  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008, il  Centro Nazionale per l'Informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA),  avendo individuato il proprio sito www.cnipa.gov.it ai fini di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  m), all'art. 3, comma 3, e all'art.  5,  comma  4,  del  predetto decreto, ha comunicato che dal giorno  16  febbraio  2009  sono  disponibili sul predetto sito (a questa pagina) le tassonomie  dei  documenti  che compongono il bilancio ai sensi e per gli  effetti  di  quanto  previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto. Conseguentemente,   l'obbligo   di   adottare   le   modalità  di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si applica a  partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio in  corso  al  31  marzo  2008  per  le  sole  imprese  che  chiudano l'esercizio  successivamente alla data del 16 febbraio 2009 in cui è avvenuta  la  predetta pubblicazione, con le eccezioni e le modalità di prima applicazione di cui al medesimo art. 3, commi 2 e 3 (restano esclusi dall’obbligo, nella fase di prima applicazione, in attesa di una tassonomia ad hoc, le società di capitali quotate, le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione, le banche e relative società controllate o comunque nell’area di consolidamento di bilancio).

Si precisa che questo Registro delle Imprese, in assenza di diverse indicazioni operative, conformandosi anche a quanto suggerito da Unioncamere,  ritiene che per i bilanci per i quali non è obbligatorio il formato elaborabile XBRL, è sufficiente, come di consueto, il formato PDF.

Resta ovviamente ferma la possibilità di utilizzare il nuovo formato in modo del tutto facoltativo. A tal fine, il sito di riferimento con gli strumenti operativi messi a disposizione gratuitamente dalle Camere di Commercio è https://webtelemaco.infocamere.it.

Atti diversi dal bilancio

L’art. 6 del DPCM precisa che gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il Registro delle Imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate, i competenti ordini professionali, l'Unioncamere e l'Associazione XBRL Italia. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al Registro delle Imprese e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del Registro stesso.

Nelle more della definizione delle specifiche, l'interessato allega all'istanza un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Alla luce delle nuove norme, dunque, in attesa delle specifiche tecniche che consentiranno la piena applicabilità del formato elaborabile, il formato richiesto per tutti gli atti da depositare obbligatoriamente al Registro delle Imprese è il pdf/A.

Si precisa che questo Registro delle Imprese, in attesa di chiarimenti o diverse indicazioni operative, ritiene che il formato PDF/A sia richiesto esclusivamente sul file dell'atto (tralasciando altri file come le fotocopie dei documenti d'identità, ecc.) e che l'obbligo valga per gli atti formati a partire dal 15 gennaio 2009.

- Pdf/A: note per l'utilizzo (file pdf)