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Dal
15 gennaio 2009 formato elaborabile e |
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Il DPCM 10.12.2008, pubblicato nella GU del 31 dicembre scorso e dunque in vigore dal 15.01.2009, prevede all’art. 5 il nuovo formato dei bilanci d'esercizio e consolidati ed all’art. 6 il formato degli atti diversi dal bilancio. Bilanci
Nel
caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane
non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio
approvato dalla società secondo i principi della chiarezza,
correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel Registro
delle Imprese, l'interessato allega all'istanza ed al bilancio
elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il
bilancio approvato, in formato PDF/A, senza immagini ottenute
dalla scansione di documenti cartacei. Le
date di pubblicazione delle specifiche XBRL sono comunicate dal
CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a
renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella
Gazzetta Ufficiale. Il
comunicato pubblicato nella GU del 27.2.2009 del Ministero dello
Sviluppo Economico precisa che in
sede di prima
applicazione del
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008, il
Centro Nazionale per l'Informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), avendo
individuato il proprio sito www.cnipa.gov.it ai fini di
cui all'art.
2, comma
1, lettera
m), all'art. 3, comma 3, e all'art.
5, comma
4, del
predetto decreto, ha comunicato che dal giorno
16 febbraio
2009 sono
disponibili sul predetto sito (a
questa pagina) le tassonomie
dei documenti
che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto
dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.
Conseguentemente,
l'obbligo di
adottare le
modalità di
presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si
applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti
all'esercizio in corso
al 31
marzo 2008
per le sole imprese
che chiudano
l'esercizio successivamente
alla data del 16 febbraio 2009 in cui è avvenuta
la predetta pubblicazione, con le eccezioni e le modalità di
prima applicazione di cui al medesimo art. 3, commi 2 e 3 (restano
esclusi dall’obbligo, nella fase di prima applicazione, in
attesa di una tassonomia ad hoc, le società di capitali quotate,
le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio
o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali,
le società esercenti attività di assicurazione e
riassicurazione, le banche e relative società controllate o
comunque nell’area di consolidamento di bilancio). Si
precisa che questo Registro delle Imprese, in assenza di diverse
indicazioni operative, conformandosi anche a quanto suggerito da
Unioncamere, ritiene
che per i bilanci per i quali non è obbligatorio il formato
elaborabile XBRL, è sufficiente, come di consueto, il
formato PDF. Resta
ovviamente ferma la possibilità di utilizzare il nuovo formato in
modo del tutto facoltativo. A tal fine, il sito di riferimento con
gli strumenti operativi messi a disposizione gratuitamente dalle
Camere di Commercio è https://webtelemaco.infocamere.it.
Atti
diversi dal bilancio L’art.
6 del DPCM precisa che gli altri atti in formato elaborabile per i
quali sussiste l'obbligo di deposito presso il Registro delle
Imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti
secondo le specifiche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero
dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate, i competenti
ordini professionali, l'Unioncamere e l'Associazione XBRL Italia.
Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al
Registro delle Imprese e costituiscono i documenti destinati alla
pubblicazione nell'archivio degli atti del Registro stesso. Nelle more della definizione delle specifiche, l'interessato allega all'istanza un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla
luce delle nuove norme, dunque, in attesa delle specifiche
tecniche che consentiranno la piena applicabilità del formato
elaborabile, il formato richiesto per tutti gli atti da depositare
obbligatoriamente al Registro delle Imprese è il pdf/A. Si precisa che questo Registro delle Imprese, in attesa di chiarimenti o diverse indicazioni operative, ritiene che il formato PDF/A sia richiesto esclusivamente sul file dell'atto (tralasciando altri file come le fotocopie dei documenti d'identità, ecc.) e che l'obbligo valga per gli atti formati a partire dal 15 gennaio 2009. - Pdf/A: note per l'utilizzo (file pdf)
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