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L'articolo
16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n, 185, convertito
con modifiche dalla L 2/2009, dispone che le società devono
indicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata o
analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data ed ora dell’invio e della ricezione delle
comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse,
garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi
internazionali, in sede di presentazione delle domande di
iscrizione all'ufficio del Registro imprese. Entro
il 30.06.2012, inoltre, tutte le imprese, già costituite in
forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,
comunicano al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta
elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo e le sue
successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di
bollo e dai diritti di segreteria. |