|
Comunicato
Stampa del 10 settembre 2002 |
|
L'Ufficio Regolazione di Mercato della Camera di Commercio comunica che con il Decreto legislativo 02/02/2002 n° 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2002 n° 57, il legislatore attuando le norme della Direttiva comunitaria 99/44/CE (TALUNI ASPETTI DELLA VENDITA E DELLE GARANZIE DI CONSUMO), ha introdotto nel Codice Civile (all'interno del libro IV - sulle obbligazioni - titolo III - sui singoli contratti - capo I - sulla vendita - sezione II - sulla vendita di cose mobili) un nuovo paragrafo - l'1bis - sulla vendita dei beni di consumo contenente gli articoli da 1519bis a 1519nonies. Nel
nostro ordinamento viene quindi introdotta un'innovativa figura di
vendita: la vendita dei beni di consumo. In particolare è da
evidenziare che sono state introdotte le seguenti novità riguardo
alle responsabilità del venditore ed ai termini di garanzia: Queste disposizioni si applicano a tutti i prodotti immessi sul mercato a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2002), e dal 30 giugno 2002 a tutti i prodotti in commercio (indipendentemente dalla data di immissione). Il testo integrale è scaricabile dalla pagina www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/02024dl.htm. Per
informazioni: Ufficio Regolazione di Mercato:
0187.728244-268. Ufficio Stampa (ufficio.stampa@sp.camcom.it) |