|
Protesti cambiari: istruzioni per cancellazione e modulistica |
|
Ai sensi della
legge n. 235/2000 che ha modificato la legge 12 febbraio 1955 n.
77, la cancellazione del protesto cambiario può essere ottenuta
entro 12 mesi dalla levata Il debitore deve compilare apposita istanza in marca da bollo da € 10,33 diretta al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio la quale deve contenere: L'istanza puo'
essere anche presentata dall'ufficiale levatore o dalle aziende di
credito qualora si sia provveduto erroneamente od illegittimamente
alla levata del protesto. Ai sensi
dell'art. 4 co. 3 legge 12 febbraio 1955 n. 77 come modificato
dalla legge 235/2000, il Presidente della Camera di Commercio
provvede sull'istanza non oltre 20 gg dalla data di presentazione
della stessa, curando sotto la sua personale responsabilità
l'esecuzione del provvedimento di cancellazione dal registro, da
effettuare non oltre 5 giorni dalla pronuncia dello stesso. MODULISTICA IN FORMATO PDF
Per
informazioni:
|