DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO "CINQUE TERRE" E"CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ"
(Riconosciuto con D.P.R. del 29/05/1973 - Modificato con Decreti del 06/09/1999 e del 07/03/2000)
Articolo 1
Denominazioni e vini
Le denominazioni di origine controllata "Cinque Terre" anche con
l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: "Costa de Sera",
"Costa de Campu", "Costa da Posa" e "Cinque Terre
Sciacchetrà" anche nelle tipologie "Passito" e
"Riserva" è riservata ai vini bianchi ed ai vini bianchi passiti, che
rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare
di produzione.
Articolo 2
Base Ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vitigni principali: Bosco per almeno il 40%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai
vitigni Albarola e Vermentino presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 40%.
Vitigni complementari: quelli autorizzati e/o raccomandati per la provincia
della Spezia fino ad un massimo del 20%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" può
essere designato con una delle seguenti sottozone: "Costa de Sera",
"Costa da Posa", "Costa de Campu", se esclusivamente
ottenuti da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive zone delimitate nel
successivo art. 3.
Articolo 3
Zona di Produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque
Terre Sciacchetrà" ricade nella provincia della Spezia e comprende i
terreni vocati alla qualità degli interi comuni di Riomaggiore, Vernazza e
Monterosso nonché parte del territorio del comune di La Spezia, denominato
"Tramonti di Biassa" e "Tramonti di Campiglia", confinante a
nord-ovest col territorio del comune di Riomaggiore, a nord-est con la
mulattiera che dal Monte della Madonna (quota 527) va verso sud-est, passa per
la chiesa di S.Antonio (quota 510), tocca le quote 567, 588, 562, l'abitato di
Campiglia e S.Caterina (quota 398) da dove segue la rotabile a fondo naturale
fino alla quota 351. Da tale punto la linea di delimitazione di tale territorio,
segue il sentiero che passa per la quota 368 fino ad incontrare la linea di
confine del comune di Portovenere, che segue fino al mare.
La sottozona "Costa de Sera" è così delimitata:
dalla strada litoranea La Spezia - Manarola in corrispondenza dell'ingresso
della galleria di Lemmen si scende seguendo la linea di delimitazione del Foglio
di mappa n. 30 con i Fogli n. 31 e 32 fino al mare, costeggiando il quale, in
direzione ovest, si raggiunge la foce del Fosso di Val di Serra che si segue
risalendo fino a ritornare alla quota della strada litoranea. Da qui in
direzione est ci si ricongiunge con il punto di origine.
La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 30 del Comune di
Riomaggiore.
La sottozona "Costa de Campu" è così delimitata:
scendendo lungo la strada provinciale La Spezia - Manarola nel punto in cui si
supera il Canale del Groppo si sale lungo la linea di separazione del Foglio di
mappa n. 16 con il Foglio n. 11 fino ad incontrare la strada comunale di Fiesse
che si segue fino ad incontrare la strada comunale di Campo. Da qui si segue, in
direzione ovest, la linea di separazione del Foglio di mappa n. 15 con il Foglio
n. 8 fino ad incontrare la strada comunale della Callora - Donega che si segue,
scendendo, fino ad incrociare la strada comunale del Luogo seguendo la quale, in
direzione est, si raggiunge, in prossimità della Chiesa, il Canale di Groppo e
da qui, risalendo, fino al punto di origine.
La predetta sottozona risulta risulta compresa nei Fogli di mappa n. 16 e 15 del
comune di Riomaggiore.
La sottozona di produzione "Costa da Posa" è così delimitata:
dalla strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia in corrispondenza del Rio
della Valle Asciutta si scende, seguendo questo, fino al mare costeggiando il
quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Rio Molinello. Si risale il
Rio fino ad incrociare la strada comunale Vecchia Corniglia - Volastra che si
segue, salendo, fino all'intersezione della linea di separazione del Foglio di
Mappa n. 4 con il Foglio n. 1 del Comune di Riomaggiore. Da qui si segue la
linea di delimitazione del Foglio n. 4 con il Foglio 1 fino a ritornare sulla
strada provinciale Groppo - Volastra - Corniglia e da qui, verso est, si ritorna
al punto di origine.
La predetta sottozona risulta compresa nel Foglio di mappa n. 4 del comune di
Riomaggiore.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei
vini "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà" e delle
relative sottozone devono essere quelle normali della zona e, atte a conferire
alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi unicamente su terreni collinari ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente
soleggiati.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può
essere inferiore a 6250.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati
nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. Nelle annate favorevole i quantitativi
di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a DOC "Cinque
Terre" e "Ciinque Terre Sciacchetrà" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui
trattasi.
La produzione massima di uva a ettaro ed il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo sono le seguenti:
|
Tipologia e sottozona |
Prod. Uva Tonn./ha |
Titolo. alcol. Vol. Nat.
Min. % Vol. |
|
"Cinque Terre |
Non sup. a 9 Tonn./ha. |
10,5% |
|
"Cinque Terre
Sciacchetrà" |
Non sup. a 9 Tonn./ha. |
10,5% |
|
"Cinque Terre Costa
de Sera" |
Non sup. a 8,5 Tonn./ha. |
11% |
|
"Cinque Terre Costa
de Campu" |
Non sup. a 8;5 Tonn./ha. |
11% |
|
"Cinque Terre Costa
da Posa" |
Non sup. a 8,5 Tonn./ha. |
11% |
La regione Liguria, con proprio
decreto, sentite le organizzazioni du categoria interessate e la Camera di
Commercio della Spezia, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione
all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un
limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato Nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente
articolo 3, comma 1. All'interno della predetta zona devono anche essere
effettuate l'appassimento e l'invecchiamento obbligatorio per il vino a DOC
"Cinque Terre Sciacchetrà".
Il vino a DOC "Cinque Terre Sciacchetrà" deve essere ottenuto da
parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati,
fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 17° alcol potenziali.
La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del vino "Cinque
Terre Sciacchetrà" non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno
della vendemmia.
Le rese massime dell'uva in vino, comprese l'eventuale aggiunta correttiva e la
produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
|
Tipologia o sottozone |
Resa uva/vino |
Prod. Massima vino/ha. |
|
"Cinque Terre" |
Max. 70% |
63 hl. |
|
"Cinque Terre Costa
de Sera |
Max. 70% |
59,5 hl. |
|
"Cinque Terre Costa
de Campu |
Max. 70% |
59,5 hl. |
|
"Cinque Terre Costa
da Posa" |
Max. 70% |
59,5 hl. |
|
"Cinque Terre
Sciacchetrà" |
Max. 35% |
31,5 hl. |
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini
"Cinque Terre" con le sottozone "Costa de Campu",
"Costa de Sera", "Costa da Posa" o il 40% per il vino
"Cinque Terre Sciacchetrà", anche se la produzione ad ettaro resta al
di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine
controllata per tutta la partita.
Il vino a denominazione di origine controllata "Cinque Terre Sciacchetrà"
non può essere immesso al consumo se non dopo il 1° novembre dell'anno
successivo alla vendemmia.
Il vino "Cinque Terre Sciacchetrà" riserva non può essere immesso al
consumo prima del 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo,
alle seguenti caratteristiche:
"CINQUE TERRE"
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine, persistente;
sapore: secco, gradevole, sapido, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g./l..
"CINQUE TERRE COSTA DE SERA"
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
sapore: secco, sapido, intenso, gradevole
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g./l..
"CINQUE TERRE COSTA DE CAMPU"
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
sapore: secco, sapido, intenso, gradevole
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g./l..
"CINQUE TERRE COSTA DA POSA"
colore: giallo paglierino più o meno intenso, vivo;
profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
sapore: secco, sapido, intenso, gradevole
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto secco netto minimo: 15,0 g./l..
"CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ
colore: giallo dorato con riflessi ambrati, di bella vivacità;
profumo: intenso di vino passito, caratteristico profumo di miele, piacevole;
sapore: da dolce ad abboccato, armonico, di buona struttura e di buon corpo,
piacevole e lungo in bocca con retrogusto mandorlato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 17 % vol. di cui almeno 13,5 svolti
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l..
"CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ" - RISERVA
colore: da dorato fino ad ambrato;
profumo: intenso di vino passito, piacevole, caratteristico;
sapore: da dolce ad abboccato, armonico, di buona struttura e di buon corpo,
piacevole e lungo in bocca con retrogusto mandorlato, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 17 % vol. di cui almeno 13,5 svolti
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
acidità volatile massima: 1,6 g/l.;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l..
E' in facolta del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e
dell'estratto secco netto con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita,
il sapore dei vini può rivelare percezione di legno.
Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno il consumatore.
Per i vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art. 1 è
consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni e
frazioni comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali possono essere
riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o
evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le
norme generali più restrittive.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenente i vini a denominazione di origine
controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà" è
consentito riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve, tale indicazione è obbligatoria per i vini a denominaizone di origine
controllata "Cinque Terre" riserva e "Cinque Terre" con la
specificazione delle sottozone.
E' consentito altresì l'uso di indicazione geografiche e toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree,
zone, località, fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uva da cui
il vino così qualificato è stato ottenuto, purchè comprese nella zona
delimitatata nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 8
Confezionamento
I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo
confezionati in bottiglie di vetro di forma renana, borgognotta e bordolese con
capacità da l. 0,250 a l. 0,750.
Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a strappo od altre
chiusure analoghe.
E' ammessa la chiusura a vite per le bottiglie di capacità fino a l. 0,375.