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MODULISTICA IN FORMATO PDF
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“DECERTIFICAZIONE”
NEI RAPPORTI TRA P.A. E PRIVATI DAL 1° GENNAIO 2012
In base alla legge del 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del dpr
445/2000. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono
tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato.
Pertanto, a decorrere dal
primo gennaio 2012, gli Utenti sono pregati di non produrre certificazioni della
P.A., anche qualora la modulistica di riferimento contenesse ancora nelle note l’invito
a documentare, eventualmente tramite certificazioni publiche, i requisiti
necessari per l’esercizio di attività regolamentate o per l’iscrizione in
albi e ruoli. La modulistica sarà aggiornata nel più breve tempo possibile.
E’
entrato in vigore l'8 maggio 2010 il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno”. Due sono i pilastri del decreto legislativo che ha recepito la
direttiva servizi: la liberalizzazione e la semplificazione. In sostanza,
per avviare un attività economica sarà sufficiente presentare allo
Sportello Unico del Comune (per il quale occorre però attendere le norme
attuative) o alle Camere di Commercio la dichiarazione di inizio attività
per l’avvio dell’esercizio, senza attendere l'autorizzazione delle
autorità competenti (Stato, regioni, enti locali).
Il decreto prevede, inoltre, la soppressione:
· del Ruolo degli agenti di affari in mediazione;
· del Ruolo degli agente o rappresentante di commercio;
· del Ruolo dei mediatori marittimi;
· dell'Elenco degli spedizionieri.
Con la riformulazione
dell'art. 19 della L 241/1990 ad opera del DL 78/2010, l’esercizio di tali
attività è ora soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (cd
"scia") e deve pertanto essere iniziato a decorrere dal giorno
della presentazione della pratica.
La modulistica da utilizzare per l'esercizio delle attività prima
sottoposte ad iscrizione negli albi e ruoli soppressi con il D.Lgs. 59/2010
è inserita soltanto nell'area Registro Imprese, e dunque lì si troveranno
anche i moduli di s.c.i.a. per agente di affari in mediazione e per
mediatore marittimo, che potrebbero esercitare l'attività anche in forma
non imprenditoriale (ad esempio, come dipendenti). Nell'area degli
"Altri servizi anagrafici di sportello", invece, rimangono
soltanto i moduli di competenza dell'ufficio Front Office.
In attuazione della delega contenuta nell’articolo 80 del D. Lgs. n.
59/2010, sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13
gennaio 2012, i quattro decreti datati 26 ottobre 2011, relativi alle nuove
procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA delle attività
di agenzia e rappresentanza, di mediazione, di mediazione marittima e di
spedizione. I decreti regolano, inoltre, le modalità di passaggio dei
soggetti imprenditoriali e persone fisiche iscritte nei rispettivi Ruoli e
nell’Elenco, a suo tempo soppressi dal citato D. Lgs. N. 59/2010, ma in
qualche modo finora in vita in attesa dell’entrata in vigore dei decreti
attuativi. A ciascun decreto sono allegati due modelli, che dovranno essere
utilizzati a livello nazionale per gli adempimenti previsti dal decreto
stesso. Per gli agenti e rappresenti di commercio, per gli agenti di affari
in mediazione e per i mediatori marittimi è previsto un terzo allegato, che
riporta il fac-simile della Tessera personale di riconoscimento, che verrà
rilasciata dal Registro delle imprese, su richiesta dell’interessato. Lo
stesso Ministero delle Sviluppo Economico, in anticipo sulla pubblicazione
dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale, ha emanato la Circolare n. 3648/C del
10 gennaio 2012, nella quale sono stati messi in rilievo i seguenti punti:
la data di efficacia dei decreti al 12 maggio 2012, il termine perentorio
del 12 maggio 2013 previsto per gli adempimenti a carico delle imprese
attive e delle persone fisiche iscritte nei rispettivi Ruoli ed Elenco e non
più attive, l’utilizzo dello strumento della SCIA, la portata
esclusivamente procedurale dei decreti, l’utilizzo esclusivo dei mezzi
telematici, l’istituzione dell’apposita sezione del REA, la modulistica
unica a livello nazionale.
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